1.1. E’ costituita una associazione denominata “Associazione Italiana fra le aziende delle pietre preziose e affini” (in breve “Assogemme”), con durata indeterminata.
1.2. L’associazione ha sede in Rimini, Via Soardi n.5..
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA “ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA LE AZIENDE DELLE PIETRE PREZIOSE E AFFINI” IN BREVE: ASSOGEMME
- 1. COSTITUZIONE – SEDE - DURATA
- 2. SCOPO
L’associazione non ha scopo di lucro, é apartitica, apolitica e persegue i seguenti scopi:
a. rappresentare e tutelare, nei limiti dello statuto, le imprese associate nei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni, con le organizzazioni economiche, culturali, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della società in campo nazionale, comunitario ed internazionale;
b. promuovere corsi di formazione professionale specifici per la qualificazione del settore;
c. promuovere la certificazione di qualità, sicurezza e ambiente per le aziende associate, anche attraverso l’istituzione di apposite strutture o consorzi;
d. sviluppare rapporti con altre associazioni di categoria italiane e straniere, anche a livello partecipativo;
e. promuovere forme di propaganda e pubblicità collettiva, nonché iniziative cooperativistiche ed economiche nell’interesse degli associati, anche con la partecipazione in Enti ed organizzazioni pubbliche e private all’uopo costituite o da costituirsi;
f. promuovere attività di natura imprenditoriale o partecipare ad esse, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi;
g. organizzare e promuovere seminari, studi, ricerche, convegni, conferenze, corsi didattici e informativi, dibattiti e manifestazioni;
h. favorire, organizzare e facilitare la partecipazione delle aziende associate a fiere, mostre e convegni;
i. esercitare attività editoriale a mezzo stampa con la redazione di opuscoli illustrativi, stampati scientifici, bollettini e resoconti di dibattiti e congressi;
j. costituire comitati tecnici per lo studio e la formulazione di norme e regolamenti che interessano le aziende associate;
k. collaborare con la pubblica amministrazione in ordine a progetti di legge e regolamenti riguardanti i settori di interesse dell’associazione. L’associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dei suoi scopi, comprese le compra-vendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie. - 3. ASSOCIATI
3.1. Potranno far parte dell’associazione le aziende della filiera relativa ai minerali, alle gemme, le perle, i coralli ed i cammei, nonché altre associazioni ed enti italiani e stranieri con scopi analoghi o complementari.
3.2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
a) se persona fisica, l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione o denominazione sociale e sede;
b) l’indicazione della effettiva attività svolta con riferimento al requisito di cui al precedente punto 3.1., allegando alla domanda visura storica del Registro Imprese;
c) una dichiarazione dalla quale risulti se è stato o meno condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità non permetta l’instaurazione del rapporto associativo;
d) l’impegno a versare la quota o le quote di ammissione;
e) la dichiarazione di accettare e di osservare senza eccezioni il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all’articolo 17 del presente statuto.
3.3. L’organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 3.1., delibera sulla domanda inappellabilmente a maggioranza assoluta dei presenti, sentito il parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota di ammissione.
3.4. Il Consiglio di amministrazione potrà ammettere eccezioni con delibera assunta all’unanimità dei suoi componenti.
3.5. L’Assemblea può conferire la qualifica di associato onorario a coloro che abbiano particolari benemerenze. - 4. DECADENZA, ESCLUSIONE, RECESSO
4.1. La qualità di associato si perde:
a. per il venir meno dei requisiti di cui all’art. 3;
b. per il venir meno dei requisiti di cui all’art.3 e/o comunque per gravi violazioni ai doveri degli associati per esclusione deliberata dal Consiglio di amministrazione, su relazione motivata dal Collegio dei probiviri, a maggioranza di due terzi e con voto segreto;
c. per recesso con effetto dal 1° gennaio dell’esercizio successivo, presentando comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione nel termine massimo del 30 settembre. In tale caso l’associato non ha diritto al rimborso dei contributi né all’abbuono di quelli per l’esercizio in corso alla data del recesso. - 5. ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE
5.1. Sono organi dell’ associazione:
a. l’Assemblea generale;
b. il Presidente dell’associazione;
c. il Consiglio di amministrazione;
d. il Collegio dei Revisori;
e. il Collegio dei Probiviri.
I membri del Collegio dei Probiviri, il Presidente dell’Associazione, i componenti del Consiglio di Amministrazione (compresi i Vice Presidenti, il segretario ed il tesoriere) non percepiranno alcun compenso, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per il loro incarico. - 6. CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA
6.1. L’Assemblea, composta da tutti gli Associati, é convocata dal Presidente dell’Associazione. La comunicazione della convocazione deve essere spedita con lettera raccomandata o telefax agli interessati almeno dieci giorni prima della data fissata, e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all’ ordine del giorno, la data, l’ ora e il luogo dell’ assemblea.
6.2. L’Assemblea può essere convocata mediante posta elettronica agli indirizzi notificati all’associazione ed annotati nel libro degli associati tenuto dal Segretario. A tal fine il Presidente dell’assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti gli Associati abbiano ricevuto l’avviso.
6.3. L’Assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile di ogni anno.
6.4. I compiti dell’ Assemblea sono:
a. nominare il Presidente dell’associazione;
b. stabilire il numero dei membri del Consiglio di amministrazione e nominarli;
c. approvare il bilancio ed il rendiconto finanziario preventivi e consuntivi;
d. discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio di amministrazione;
e. approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio di amministrazione;
f. eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, i Probiviri ed i Revisori dei conti;
6.5. L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio di amministrazione, o per volontà del Presidente ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità. - 7. DELIBERAZIONI DELL' ASSEMBLEA
7.1. Ad ogni associato compete un voto indipendentemente dal numero di quote versato.
7.2 Le assemblee sono valide con la presenza di tanti associati costituenti almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche in giorno successivo alla prima. Le assemblee indette per l’elezione degli organi dell’associazione, sono valide se é presente la maggioranza assoluta degli associati. Le deliberazioni vengono sempre prese a maggioranza dei votanti e presenti.
7.3. Alle assemblee convocate per modificare lo Statuto o per sciogliere l’associazione, debbono essere presenti almeno i due terzi degli associati. Tali deliberazioni vanno prese a maggioranza assoluta dei presenti ed il relativo verbale deve essere redatto da notaio. - 8. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
8.1. Il Consiglio di amministrazione, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
8.2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni tre mesi.
8.3. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.
8.4. E’ ammessa l’adunanza del Consiglio di amministrazione per teleconferenza, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale, secondo apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione. Tale regolamento disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale per l’adozione e verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare, il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
8.5. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione si adottano a maggioranza semplice, eccetto quanto eventualmente stabilito in altri articoli dello statuto.
8.6. Sono compiti del Consiglio di amministrazione:
a. formulare il programma annuale da sottoporre all’ approvazione dell’Assemblea;
b. predisporre le relazioni da presentare all’ assemblea sull’ attività svolta;
c. predisporre annualmente i bilanci ed i rendiconti finanziari preventivi e consuntivi;
d. deliberare l’ accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
e. proporre all’ approvazione dell’Assemblea il regolamento interno o modifiche dello statuto;
f. deliberare sulle domande di ammissione all’Associazione e sulla esclusione degli associati;
g. altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell’associazione;
h. acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili; stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; concedere fidejussioni e altre malleverie. - 9. DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
- 10. MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
10.1. Il Presidente:
a. ha la legale rappresentanza dell’Associazione;
b. presiede e convoca l’Assemblea ed il Consiglio di amministrazione, firmandone i relativi verbali;
c. ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti;
d. assicura lo svolgimento organico ed unitario dell’ attività dell’Associazione;
e. sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, di cui firma gli atti.
10.2. Possono essere nominati anche più Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente in caso di suo impedimento e svolgono le sue funzioni, con preminenza in caso di concorrenza nelle funzioni del Vice Presidente più anziano.
10.3. In caso di vacanza nella carica di Presidente superiore a tre mesi, si procederà alla convocazione dell’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
10.4. il Segretario:
a. si occupa del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza;
b. provvede alla registrazione, su apposito libro, dell’ iscrizione di nuovi associati;
c. tiene aggiornato l’archivio dell’Associazione;
d. redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal segretario dell’ assemblea;
e. firma, su incarico del Presidente, la corrispondenza ed i mandati di pagamento.
10.5. Il Tesoriere:
a. cura la compilazione del bilancio e del rendiconto finanziario preventivi, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente;
b. provvede alla compilazione del bilancio e del rendiconto finanziario consuntivi da sottoporre anch’essi all’esame ed all’ approvazione del Consiglio di amministrazione;
c. tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione e dalle norme regolamentari e legislative in vigore;
d. tiene aggiornato su apposito registro l’inventario di tutto il materiale sociale, ne sorveglia la manutenzione e ne è il responsabile.
e. redige, al termine di ogni trimestre, il bilancio, comprensivo di stato patrimoniale e conto economico ed il rendiconto finanziario dell’Associazione da presentare al Consiglio nella prima riunione successiva;
f. presenta i conti ad ogni richiesta sia del Presidente che del Collegio dei Revisori;
g. provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa;
h. è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’Associazione da lui riscosse o affidategli;
i. versa le somme incassate presso gli istituti di credito indicati dal Consiglio di amministrazione;
j. é autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio di amministrazione per eventuali pagamenti urgenti e per le piccole spese per le quali dispone di un fondo reintegrabile fissato dal Consiglio di amministrazione.
10.6. Per il prelievo delle somme necessarie ai pagamenti, l’emissione di assegni tratti sui conti correnti dell’Associazione e gli ordini di bonifico sono necessarie le firme congiunte a due a due tra le seguenti persone: Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario. - 11. COLLEGIO DEI PROBIVIRI
11.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri autorevoli per prestigio e qualità morali.
11.2. Il Collegio dei Probiviri:
a. interviene con funzione solo consultiva in caso di controversie interne all’Associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell’Associazione stessa o offuscare il suo nome;
b. con apposita relazione scritta richiama organi o singoli associati ai loro doveri;
c. propone al Consiglio di Amministrazione, motivandola, l’esclusione degli Associati;
d. esprime parere non vincolante sulle richieste di iscrizione all’Associazione.
11.3. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. - 12. COLLEGIO DEI REVISORI
12.1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
12.2. Il Collegio dei Revisori nomina nel proprio ambito il Presidente.
12.3. Il Collegio dei Revisori:
a. verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario;
b. controlla le operazioni intraprese dall’associazione;
c. esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell’Associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all’Assemblea per l’approvazione;
d. richiama il Consiglio di amministrazione ai suoi doveri, qualora ravvisi irregolarità di ordine contabile.
12.4. Il Collegio dei Revisori rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
12.5. I revisori saranno retribuiti nella misura minima prevista dalle tariffe dei relativi ordini professionali di appartenenza. - 13. PATRIMONIO
13.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a. dalle quote di iscrizione da versarsi all’atto dell’iscrizione, dell’importo unitario di Euro 50,00 (cinquanta);
b. dai contributi annui ordinari;
c. da eventuali contributi straordinari;
d. da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito enti in genere,
e. da sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi o associati. - 14. ESERCIZI FINANZIARI - BILANCI E RENDICONTI FINANZIARI
14.1. L’esercizio finanziario coincide con l’ anno solare.
14.2. I bilanci ed i rendiconti finanziari preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell’ associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell’Assemblea. - 15. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell’associazione sarà deliberato dall’Assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi. Le relative spese saranno a carico degli associati. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- 16. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia, comunque relativa all’Associazione qui costituita e che sorga fra membri di Assogemme e/o fra alcuni di loro e/o l’Associazione e/o organi della stessa, verrà devoluta ad un arbitro unico che opererà ai sensi degli artt.806 e segg. c.p.c., in via rituale e secondo diritto; l’arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Rimini, su richiesta della parte più diligente.
Il Presidente dell’Associazione, i componenti del Consiglio di Amministrazione (compresi il Vicepresidente, il segretario, il tesoriere), i revisori, i probiviri e gli eventuali liquidatori, accettando i suddetti incarichi dovranno sottoscrivere per adesione una copia dello statuto dell’Associazione, dichiarando esplicitamente di accettare integralmente il contenuto di tale atto, compresa la clausola compromissoria. - 17. RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia.